Statuto Fondazione Benevento Città Spettacolo
Art. 1 Principi generali
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative contenute nel codice civile e nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI è costituita una Fondazione denominata “BENEVENTO CITTÀ SPETTACOLO”, con il sottotitolo “Fondazione del Comune di Benevento per la Gestione del Sistema Teatri”.
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Fondazione ha sede legale in Benevento, al corso Giuseppe Garibaldi, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”. Eventuali sedi operative possono essere istituite, per volontà del Consiglio di Amministrazione, funzionalmente alla realizzazione delle iniziative istituzionali dell’Ente.
4. L’attività della Fondazione è regolata dai principi ispiratori fissati nell’atto di costituzione, nonché dal presente statuto e dai regolamenti interni. In mancanza di specifiche norme, si applicheranno le norme del Codice civile.
5. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all’estero.
6. La Fondazione non persegue fini di lucro e, pertanto, non potrà distribuire utili o altre attività patrimoniali.
Art. 2 Scopi ed attività strumentali
1. La Fondazione persegue i seguenti principali scopi istituzionali: l’attività di promozione e di incentivazione della cultura e dello spettacolo:
a) la diffusione dello spettacolo come mezzo di socializzazione e di valorizzazione della cultura, delle tradizioni antropologiche e dell’identità della comunità locale, in tutte le sue accezioni;
b) lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del teatro, come spazio di rappresentazione della musica, della prosa, della poesia, del cinema, della danza, della pittura, della scultura e di tutte le altre forme d’arte, anche d’avanguardia;
c) la pubblicizzazione ed il sostegno alle manifestazioni culturali ritenute meritevoli; d)l’organizzazione e la realizzazione di laboratori teatrali, di incontri, di studi e di sperimentazioni su nuove tecniche teatrali, stage e/o borse di studio, da tenersi presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, presso il Teatro “De Simone” o altri teatri cittadini, per l’apprendimento di tecniche di gestione di spettacoli, eventi, manifestazioni, ecc., anche in collaborazione con altre organizzazioni;
l’attività di produzione di manifestazioni culturali:
a) la realizzazione e la gestione di spettacoli e di rassegne teatrali (di prosa, di poesia, musicali, liriche, di danza, cinematografiche, di arti figurative, letteratura, ecc.);
b)la collaborazione con teatri, conservatori musicali, associazioni, fondazioni e/o organizzazioni pubbliche e/o private per l’organizzazione e lo svolgimento di stagioni teatrali;
l’attività di gestione delle risorse umane e strumentali: a) la gestione del personale;
b) la gestione e la manutenzione ordinaria delle parti interne in uso dei Teatri “Vittorio Emmanuele” e “De Simone” e di eventuali altri teatri e/o auditorium di proprietà del Comune di Benevento, indicati nel contratto di servizio da stipularsi;
c) la programmazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle attività dei Teatri “Vittorio Emmanuele” e “De Simone” di Benevento e di eventuali altri teatri e/o auditorium;
d) la cura, su affidamento dell’Ente locale di riferimento, della gestione e della fruizione di servizi culturali e delle funzioni ad essi complementari, quali ad esempio: la conduzione di sedi museali, di sale convegni, di uffici di promozione turistica del territorio o altre similari strutture; e) il coordinamento e l’organizzazione di eventi artistici e culturali, curandone la promozione e le attività connesse;
f) l’amministrazione e la gestione dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui essa abbia comunque il possesso o la detenzione;
g) la cura delle attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali innanzi enunciati.
l’attività di salvaguardia del patrimonio culturale:
a) la pubblicazione di opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia del teatro e/o di specifici eventi artistico-culturali;
b) la promozione della ricerca storica in campo artistico.
2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali ed in conformità ad essi, la Fondazione può svolgere ogni attività comunque connessa con il mondo della cultura e dello spettacolo, che sia consentita dalla normativa di settore e prevista nella programmazione annuale del Comune di Benevento, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.
3. La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per l’attuazione del proprio fine istituzionale e, quindi, compiere operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie; stabilire forme di collaborazione con altre organizzazioni culturali, teatri, università, accademie, conservatori ed istituzioni similari, italiane e straniere, per creare programmi comuni finalizzati all’ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale.
Art. 3 Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dal fondo in dotazione;
b. dalla proprietà del marchio depositato Benevento Città Spettacolo;
c. dai corrispettivi derivanti dalle attività e da prestazioni di servizi verso terzi;
d. dai contributi dei partner e dei soci sostenitori.
e. dagli immobili che eventualmente perverranno all’esito di liberalità, eredità e legati;
f. dai servizi e dalle attività prestate a titolo gratuito e/o per spirito di liberalità, da terzi, Enti Pubblici e o privati.
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori ed i Sostenitori, compresi i Partner e sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
I beni immobili, o parti di beni immobili, in proprietà del Comune o utilizzati ad altro titolo dalla Fondazione, sono affidati ad agenti responsabili denominati Consegnatari dei beni immobili. I Consegnatari, nominati con delibera del C.d.A., sono tenuti a promuovere ogni azione atta ad assicurare la buona conservazione dei beni loro affidati, dei quali rispondono secondo le disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
I Consegnatari hanno l’obbligo di segnalare la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire l’integrità dell’immobile e l’idoneità dello stesso ad essere destinato all’uso cui è assegnato.
2. Per l’esercizio e la gestione delle proprie attività, la Fondazione utilizzerà:
a. i corrispettivi derivanti dalle attività e da prestazioni di servizi verso terzi;
b. gli avanzi di gestione;
c. i contributi, le sponsorizzazioni e le somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici e/o Privati, per le attività istituzionali della Fondazione;
d. i servizi e le attività prestate a titolo gratuito e/o per spirito di liberalità, da terzi, Enti Pubblici e o privati.
3. La Fondazione potrà utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, il Teatro “De Simone” e gli altri teatri e/o spazi pubblici indicati nel contratto di servizio da stipularsi e tutte le attrezzature e gli arredi esistenti nelle strutture predette.
Art. 4 Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a. Il Presidente;
b. Il Consiglio di Amministrazione; c. I Partner e sostenitori;
d. Il Direttore;
e. Il Collegio dei Revisori;
f. Il Comitato di indirizzo.
Art. 5 Il Presidente
1. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Benevento, ovvero un suo delegato, ed ha le seguenti 3 attribuzioni:
a. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
b. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno;
c. firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
d. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in collaborazione con il Direttore della Fondazione;
e. sovrintende al buon andamento delle attività della Fondazione; f. cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
g. provvede alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri fissati nell’atto costitutivo della Fondazione, già approvati dal Consiglio Comunale;
h. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore della Fondazione, secondo quanto previsto nel successivo art. 6, comma 11, lettera l);
i. nomina i componenti del Comitato di indirizzo, lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.
Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Benevento.
2. Ai componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione possono affiancarsi, nell’ipotesi contemplata e disciplinata dall’art. 7, commi 5 e 6 del presente statuto, sempre su nomina del Sindaco del Comune di Benevento, ulteriori consiglieri la cui nomina sia sollecitata dagli eventuali Partner della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di notoria onorabilità e nei loro confronti non devono sussistere le cause di esclusione dalla nomina previste nell’atto costitutivo. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei prescritti requisiti e, in caso di esito negativo della verifica, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati sia al Sindaco del Comune di Benevento invitando quest’ultimo ad effettuare una nuova nomina.
4. L’ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione è gratuito. Ai rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione spetta per ogni partecipazione ai lavori del Consiglio un gettone di presenza. L’ammontare del gettone di presenza sarà fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo e non potrà eccedere per misura quello fissato dal Consiglio Comunale di Benevento quale gettone di presenza per la funzione di Consigliere Comunale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico, nei limiti fissati dai regolamenti della Fondazione. I compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a titolo di gettoni di presenza e rimborso delle spese, non potranno superare su base mensile l’ammontare della indennità forfetaria fissata per la funzione di Consigliere Comunale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile.
6. Oltre che per il naturale decorso del mandato, i consiglieri cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a. se, nel corso del mandato, siano sostituiti dal Sindaco secondo i criteri fissati nell’atto costitutivo della Fondazione, già approvati dal Consiglio Comunale;
b. se, nel corso del mandato, incorrano nella perdita dei requisiti richiesti per la nomina;
c. se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
d. se si rendano responsabili di azioni, atteggiamenti, atti che pregiudicano il buon nome della Fondazione e/o delle manifestazioni condotte.
7. La cessazione dalle funzioni di Consigliere è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell’evento che è causa della decadenza.
8. In tutti i casi, i Consiglieri d’Amministrazione cessano dalla carica quando il Consiglio che li ha nominati cessa, per un qualsiasi motivo, dalle sue funzioni. I consiglieri conservano le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo.
10. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri si provvede alla relativa sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere decade con i consiglieri in carica.
11. Il Consiglio di Amministrazione:
– fissa gli indirizzi attuativi della gestione economica e finanziaria della Fondazione;
– adotta i bilanci della Fondazione;
– formula le proposte di modifica da apportare allo Statuto da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale per la eventuale approvazione;
– approva, nell’osservanza dello Statuto e della normativa di settore, i regolamenti per il funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti, per l’uso delle strutture tenute in gestione, per le spese di gestione, per l’assunzione di personale;
– nomina il vice Presidente;
– nomina il Segretario del Consiglio, scegliendolo fra i collaboratori della Fondazione con esperienza amministrativa;
– individua i consulenti e i dipendenti della Fondazione, scegliendoli secondo i criteri fissati nell’atto costitutivo, nel presente Statuto, nei regolamenti della Fondazione e comunque nel rispetto della normativa vigente;
– revoca i consulenti e i dipendenti della Fondazione, colpevoli di accertate gravi carenze nell’espletamento delle funzioni loro affidate;
– approva i programmi di attività artistica in relazione alle disponibilità di bilancio;
– autorizza l’accettazione di contributi, di donazioni e di eredità e prende atto dell’attribuzione di legati;
– nomina e revoca, per gravi e comprovate ragioni, i componenti del Collegio dei revisori e fissa la misura del compenso;
– nomina il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti, estranei al Consiglio di Amministrazione, qualificati per l’esperienza acquisita negli ambiti artistici, teatrali e musicali, nonché nella gestione amministrativa ed artistica di istituzioni di cultura e di spettacolo, determinando l’oggetto, le condizioni, le modalità di esercizio e la durata dell’incarico.
12. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza. Tutte le deliberazioni del Consiglio devono essere motivate e sono adottate con la forma scritta. Le deliberazioni che comportano spese devono riportare l’espressa dichiarazione che la spesa è compatibile con le previsioni di bilancio.
13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.
14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno e, comunque, quando il Presidente lo giudichi necessario in ragione delle decisioni da assumere.
15. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, posta elettronica, ecc., spedito agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L’invito deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza, la convocazione può essere fatta ventiquattro ore prima della data della riunione. La convocazione deve essere inviata anche al Collegio dei Revisori.
16. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal Segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro e conservati agli atti della Fondazione.
17. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, con funzioni consultive, il Direttore. Il Presidente può convocare alle riunioni del Consiglio i consulenti tecnici di cui ritenga necessaria la presenza (Direttore Artistico e, se individuati, Direttore Organizzativo, Direttore Tecnico, ecc.). Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori.
Art. 7 I Partner e Sostenitori
1. Possono partecipare alla Fondazione anche altri soggetti pubblici e/o privati che possono assumere la qualifica di partner e/o sostenitori e intervengano anche mediante l’utilizzo di dinamiche associative o di partenariato conformi alle previsioni della normativa vigente.
Sono considerati Partner i soggetti pubblici e privati che intervengono, per almeno tre esercizi finanziari consecutivi, con contributi economici pari ad almeno il 30% delle spese sostenute e documentate nell’ultimo bilancio approvato. L’importo del contributo economico per un triennio non può essere inferiore comunque ad Euro 100.000,00.
3. Per l’acquisizione dello status di Partner occorre che l’aspirante rivolga istanza scritta alla Fondazione, accompagnata da un atto in cui venga formalmente assunto impegno a versare, per almeno un triennio, un importo annuo pari al 30% delle spese sostenute e documentate nell’ultimo bilancio preventivo della Fondazione e comunque non inferiore ad Euro 100.000,00.
4. L’accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, previo parere concorde e vincolante dei componenti nominati in rappresentanza del Comune, che può chiedere qualunque documento integrativo per una compiuta istruttoria della domanda, ivi inclusa l’esibizione di certificazioni antimafia e/o di altri atti ritenuti necessari a valutare la struttura giuridica ed imprenditoriale dell’aspirante Partner, la sua moralità ed il suo buon nome.
5. In caso di accettazione dell’istanza di adesione alla Fondazione, al Partner competerà la facoltà di indicare un proprio rappresentante da nominare in seno al Consiglio di Amministrazione.
6. Nell’ipotesi sopra contemplata:
il Sindaco del Comune di Benevento provvederà, con proprio atto, a nominare due nuovi Consiglieri di Amministrazione, il primo in rappresentanza del Partner richiedente ed il secondo in rappresentanza del Comune di Benevento; i predetti due nuovi componenti si affiancheranno ai membri di diritto del Consiglio di Amministrazione già in carica, con pari poteri e dignità, salvo quanto stabilito ai commi 4 e 12 del presente articolo; ciascuno dei Partner può avere nel Consiglio di Amministrazione al massimo un solo rappresentante.
7. Sono considerati Sostenitori i soggetti pubblici e privati che intervengono, per almeno tre esercizi finanziari consecutivi, con contributi economici a sostegno delle attività della Fondazione, di importo annuo pari ad almeno Euro 5.000,00.
8. Per l’acquisizione dello status di Sostenitore occorre che sia rivolta istanza scritta alla Fondazione, accompagnata da un atto in cui venga formalmente assunto impegno a versare, per almeno un triennio, l’importo annuo di Euro 5.000,00 a favore della Fondazione.
9. La Fondazione tiene un registro dei Partner e dei Sostenitori della Fondazione medesima, con ogni notizia ad essi relativa.
10. Nel regolamento per il funzionamento della Fondazione saranno previste forme di 7 partecipazione alla programmazione culturale a favore dei Partner e Sostenitori.
11. Lo status di Partner o di Sostenitore si perde in modo automatico:
a. con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;
b. nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della Fondazione.
12. Lo status di Partner può essere altresì revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione , per gravi e comprovate ragioni, previo parere concorde e vincolante dei componenti nominati in rappresentanza del Comune.
13. La cessazione dello status di Partner comporta l’automatica decadenza dalla carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco ai sensi del comma 6 del presente articolo.
Art. 8 Il Direttore della Fondazione
1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 11, lettera l. Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore.
2. Al Direttore della Fondazione sono assegnate le seguenti attribuzioni:
a) sovrintendenza alle attività della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni
degli organi della stessa;
b) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Presidente della Fondazione;
c)responsabilità della gestione generale, economico- finanziaria, tecnico-amministrativa, artistica e culturale delle iniziative approvate;
d) responsabilità della gestione del personale assunto a tempo indeterminato o determinato;
e) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
f) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
g) collaborazione all’elaborazione degli indirizzi generali dell’attività della Fondazione e delle relative strategie operative;
h) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché di tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.
3. Il Direttore della Fondazione garantisce al Consiglio di Amministrazione che l’attività della Fondazione si svolga secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, attenendosi nella propria attività gestionale a tali criteri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore della Fondazione è sostituito dal Responsabile Amministrativo, ove nominato.
Art. 9 Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente.
2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione e deve riferirne, almeno ogni trimestre, all’Autorità competente.
3. I Revisori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere prescelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Presidente del Collegio è nominato dai Revisori nella prima riunione del Collegio.
4. I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere revocati per gravi e comprovate ragioni con atto del Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza nelle funzioni e nelle more di nuova nomina, il revisore mancante è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore decade insieme a quelli in carica.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta il compenso minimo fissato nei tariffari vigenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico, nei limiti fissati dai regolamenti della Fondazione.
6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
Art. 10 Il Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque, nominati dal Presidente della Fondazione, tra persone scelte per chiare e riconosciute competenze nei settori dell’attività culturale e della gestione di enti e di istituzioni culturali, sociali ed economiche.
2. I membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tre anni dalla loro nomina e sono eventualmente rinnovabili soltanto per un altro triennio.
3. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato di indirizzo e lo convoca, fissandone l’ordine del giorno, almeno tre volte all’anno, con un preavviso di almeno quindici giorni. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 48 ore.
4. I membri possono partecipare anche in modalità telematica alle sedute del Comitato di indirizzo.
5. Il Comitato di indirizzo ha il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione indirizzi per l’elaborazione e la definizione delle attività, dei programmi e degli obiettivi della Fondazione.
6. Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
7. Il Comitato di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 11 Principi di bilancio
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti secondo le norme di legge ed osservando i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione, dall’atto costitutivo, dai regolamenti della fondazione. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, con l’elenco analitico delle Entrate e delle Uscite.
3. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate alla attività della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La bozza del bilancio preventivo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno sessanta giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio del Comune di Benevento. Al bilancio deve essere allegato l’elenco sistematico delle entrate e delle uscite comunque verificatesi nell’esercizio finanziario precedente.
5. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei modi e termini di legge, alla compilazione del Bilancio e dei suoi allegati.
6. In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.
7. La documentazione relativa al bilancio viene depositata presso la sede della Fondazione.
Art. 12 Il Personale della Fondazione
1. La Fondazione si dota del personale strettamente necessario alle esigenze dei servizi da rendere, in base alle esigenze, anche stagionali, dei propri servizi ed in stretta proporzione ai programmi previsti nei rispettivi esercizi finanziari.
2. Il personale viene individuato dal Consiglio di Amministrazione e viene scelto secondo i criteri fissati nell’atto costitutivo, nel presente statuto, nei regolamenti della Fondazione.
3. Nell’atto di nomina saranno determinati la tipologia, la durata, le modalità di esplicazione del rapporto di lavoro nonché il regolamento dei reciproci rapporti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Al personale dipendente dalla Fondazione non si applicherà l’art. 2112 del vigente Codice Civile.
5. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale di tutte le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di lavoro.
6. Compatibilmente con i vincoli di bilancio, la Fondazione assume ogni iniziativa utile per una adeguata elevazione tecnica, specializzazione e per la valorizzazione professionale del proprio personale.
Art. 13 I Teatri
1. Il Comune di Benevento, pur restandone proprietario, concederà in uso ed in gestione alla Fondazione il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, il Teatro “De Simone” ed eventuali altri teatri e/o auditorium di Benevento. Tale concessione sarà perfezionata con apposito separato contratto.
2. La Fondazione può, altresì, utilizzare e gestire altri teatri o immobili che fossero messi a disposizione dal Fondatore o da eventuali Partner Istituzionali o Sostenitori che siano ritenuti utili ed accettati dalla Fondazione.
Art. 14 Cessazione della Fondazione
1. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, si applicheranno le norme vigenti del Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 27, 29, 30 e 42 bis in materia di liquidazione della Fondazione e le disposizioni di attuazione del Codice Civile di cui agli artt. 11-21.
2. Al personale dipendente dalla Fondazione non si applicherà l’art. 2112 del Codice Civile.
3. Ai liquidatori ed alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal Codice Civile per le società per azioni, in quanto compatibili.
4. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comun- que denominati a Sostenitori, compresi i componenti del Comitato dei Partners, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. All’atto dell’estinzione della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzio- ne.
Art. 15 Entrata in vigore – Regime transitorio
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di cui all’art. 1 del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361.
2. Le disposizioni in tema di esercizi finanziari e di bilanci si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della costituzione della Fondazione.
3. Per il regolare svolgimento dell’attività della Fondazione, nelle more di applicazione delle norme in materia di bilanci, si provvederà con delibera di Consiglio di Amministrazione che riapprova e fa propri i programmi già avviati dall’Amministrazione Comunale. Per i citati programmi di attività verrà indicata la fonte di finanziamento.
4. Fino a quando non saranno adottati i regolamenti previsti nel presente statuto le relative materie saranno regolate in via provvisoria da disposizioni del Presidente della Fondazione e sulla base dei principi stabiliti nell’atto costitutivo.